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21/02/2023“Fotografia di Moda e Tik Tok”
21/02/2023Un sistema fittizio di fatturazioni attuato prevalentemente nei settori dove insistono grandi volumi d’affari e bassi margini di guadagno.
Tramite società cartiere e il regime di reverse charge, si crea un sistema di “scatole cinesi” costituite di vendite inesistenti: il tutto si trasforma
con vari passaggi societari nella famigerata “Frode Carosello”.
Sono oltre 50 miliardi di euro, la cifra indicativa, che ogni anno in Europa viene sottratta al fisco per mezzo delle frodi carosello (operazioni fantasma), che tanto impegnano la Guardia di Finanza nelle attività di indagini svolte a tappeto sul territorio nazionale ed in tutto l’anno solare.
In tema di perseguibilità va preliminarmente specificato, che l’ordinamento giuridico esistente attribuisce all’amministrazione finanziaria statuale, l’onere della incontrovertibile “prova regina”, ossia nella fattispecie, quella inerente la cosiddetta oggettiva inesistenza della transazione da parte del fornitore, corroborata dalla correa consapevolezza del destinatario, inframmezzata dalla collaborazione essenziale della società intermediatrice; come stabilito dalla Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza N° 14876 del 13 luglio 2020.
Un danno sociale questo tourbillon di false fatturazioni, oltre che economico, che sottrae ingentissime risorse ai singoli Stati europei, specie in un momento di congiuntura così sfavorevole per imprese e cittadini, ed allo stesso tempo ingrassa il mare magnum dell’evasione tributaria, costringendo i governi nazionali ad aumentare le aliquote per compensare le perdite, pel tramite dei contributi di risorsa complementare.
Pertanto, sotto il profilo meramente procedurale, la conoscenza da parte del destinatario dell’ illecita natura transattiva dedotta nel documento fiscale, deve essere provato soltanto ed esclusivamente in giudizio, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, e se la prova non viene offerta, l’avviso stesso è da considerarsi nullo.
Un meccanismo per la detraibilità a fini Iva (Imposta Valore Aggiunto) per ottenerne cosi un indebito rimborso, semplice quanto diabolico, difficile, purtroppo da debellare.
Lo schema è veramente molto lineare; partiamo da un presupposto, ossia che un ruolo importante ha la “reverse charge“ od inversione contabile (particolare metodo di applicazione della suddetta imposta che permette di effettuare l’inversione contabile dell’Iva direttamente sul destinatario della cessione della prestazione bene/servizio anziché sul cedente) con l’ausilio di società diverse dimoranti in paesi della Comunità Europea.
Facendo per esempio finta che siano tre le società interessate, operazione triangolare, la prima società cederà fittiziamente alla seconda un bene o servizio senza applicare l’Iva perché straniera ed operante in regime esentivo, rectius di inversione contabile, mentre la seconda di un’altra nazione, ovvero la società cartiera (destinata successivamente a dileguarsi), ebbene essa venderà determinati beni/servizi alla terza società della medesima sua nazione, caricata questa volta dell’aliquota Iva nazionale in fattura.
Infine quest’ultima poi otterrà un credito verso lo Stato per un’imposta in realtà mai versata dalla società precedente, ed in realtà, con l’aggravante che la merce non si muoverà dalla prima!.
A questo punto rimane solo il “Machiavello” contabile per ottenere un rimborso non dovuto, pianificato e spalmato su di una serie d’operazioni commerciali inesistenti.
Per facilitare tale giostra, appunto chiamata Carosello, va specificato che trattasi di solito di beni tangibili e di ampio consumo in maggioranza come: elettrodomestici, autoveicoli, generi alimentari, et similia, continuando con i passaggi che possono essere anche plurimi e più complessi, un sistema di scatole cinesi volte precipuamente ad una indebita percezione del credito Iva nazionale.
Il legislatore italiano per porre rimedio all’illegale andazzo, con il decreto legislativo 74 dell’anno 2000, dispone sanzioni severe avverso tali dichiarazioni fraudolente con pene detentive che vanno da un anno e sei mesi fino a 6 anni, di competenza tribunalizia e procedibilità d’ufficio.
D’altronde fin quando non si strutturerà, una concreta quanto credibile politica comunitaria che dia risposte efficaci e che combatta adeguatamente il fenomeno, si finirà sempre per danneggiare il consumatore, alimentando il Moloch della criminalità organizzata, principale fruitore lucrativo delle apparenti transazioni intracomunitarie.
Orbene a tal riguardo si sfrutta illecitamente la legislazione UE, la quale prevede che tra Paesi comunitari di acquisto e di vendita dei prodotti e dei servizi, i passaggi frontalieri siano esentati dal pagamento dell’Iva; sottolineiamo il ruolo della società cartiera, quella che importa; ebbene in molti casi essa è intestata a nullatenenti e non adempie tout court alla tenuta delle scritture contabili, una vera e propria “società fantasma” che non gode neanche di una sede fisica, la quale si dilegua in breve tempo, finalizzando tutto il suo operato nel creare un indebito arricchimento all’organizzazione criminale, tramite il rimborso d’un credito d’imposta inesistente.
Per completezza espositiva, oltre alla società “cartiera”, ci può essere a seconda delle esigenze truffaldine, quella cosiddetta “filtro”, costituita allo scopo allettante di abbassare soltanto il prezzo dell’acquisto della merce.
L’auspicio conclusivo rimane che si possa costituire presto un’autorità fiscale sovranazionale, la quale sovrintenda tutti i Paesi dell’Unione, armonizzando la gestione dei controlli fiscali e implementando una maggiore collaborazione con analisi incrociate dei database tra le società dei partner continentali, affinché si possano scoprire quasi in tempo reale le potenziali truffe, ma parimenti fungere da efficiente fattore di deterrenza avverso i malintenzionati; sarebbe invero una sospirata panacea per le casse nazionali, oltre che un guadagno intrinseco per tutti i contribuenti onesti.
Articolo dedicato a Matteo Orilia compianto Audit Manager dell’ Agenzia delle Entrate Campania 2 e docente di Diritto Tributario.
Di Marco Naponiello.