Contratto di Sviluppo: strumento di crescita ed innovazione
26/02/2024FenImprese e il mondo dell’imprenditoria.Intervista al Presidente, Luca Vincenzo Mancuso
26/02/2024La legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di rettificare i valori delle rimanenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 Tuir relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 al fine di allineare le rimanenze contabili con quelle reali.
Possono aderire alla regolarizzazione del magazzino: Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con esclusione degli imprenditori in contabilità semplificata.
Per questi ultimi l’esclusione si giustifica inquanto le variazioni delle rimanenze non concorrono alla formazione del
reddito d’impresa giacchè nel rispetto del principio di cassa, le spese per le merci rilevano nel periodo d’imposta in cui viene effettuato il pagamento.
L’adeguamento dovrà essere dichiarato in seno alla dichiarazione dei redditi e potrà essere effettuato eliminando le esistenze iniziali superiori rispetto a quelle effettive, oppure attraverso la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.
Il contribuente che esercita questa facoltà dovrà effettuare solo il pagamento delle imposte dovute, versandole in due rate di pari importo – l’adeguamento non avrà riflessi sanzionatori.
Chi aderisce pagherà solo un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 18%; e, nel caso di eliminazione delle esistenze iniziali,
anche l’imposta sul valore aggiunto.
Il legislatore ha così differenziato le imposte dovute a seconda della modalità di adeguamento delle esistenze inziali prescelto dal contribuente, vale a dire, se l’adeguamento è realizzato mediante: eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi. Iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.
Le imposte dovute in seguito all’esercizio della facoltà di adeguamento delle esistenze iniziali di beni dovranno essere versate in due rate di pari importo, di cui: la prima, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. La seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
In caso di mancato pagamento nei termini predetti, l’Amministrazione finanziaria procederà con l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi e sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. Infine si precisa che
ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso siapplicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Dott. Maurizio Canapa Presidente Fenimprese Napoli 1